UE regola vendite allo scoperto. Vietato “short selling” su Cds

La Commissione Europea ha presentato alcune misure, che potrebbero entrare in vigore già a partire dalla seconda metà del 2012 e che riguardano la vendita allo scoperto dei titoli. Come già avevamo avuto modo di apprendere durante questa crisi, i titoli azionari, obbligazionari e i cds (credit default swaps) possono essere venduti anche senza che il cedente abbia il loro possesso. Questo viene considerato uno strumento ribassista, perchè punta a lucrare dai ribassi di un titolo.

Adesso, le nuove regole prevedono che si distingua tra azioni, bond e cds. Per le prime, va effettuata una comunicazione all’autorità di supervisione, nel caso il valore delle transazioni superi lo 0,2% del capitale della società, mentre diventa obbligatoria la notifica ai mercati, nel caso venga superata la soglia dello 0,5%. Nel caso dei bond, la notifica diventa obbligatoria solo per posizioni importanti.

La vendita allo scoperto può essere vietata per tre mesi, rinnovabili dietro motivazione. In conseguenza di forti oscillazioni di prezzo su un titolo, nell’arco di una seduta, la vendita allo scoperto può essere sospesa fino a due giorni consecutivi.

Il titolo può essere venduto allo scoperto solo se è in prestito o se si ha un accordo per cui sarà preso in prestito o ancora si ha un accordo con terze parti, che forniscono garanzie all’investitore. Lo stesso vale per i bond governativi, ma le restrizioni non si applicano se riguarda una posizione di lungo termine, il cui prezzo dell’emittente è fortemente correlato al prezzo del titolo sovrano.

Divieto in toto, invece, per i cds “nudi”, dato che questi non vengono utilizzati per coprirsi da un rischio default e possono destabilizzare il mercato. Si può temporaneamente, fino a un anno, sospendere il divieto, a patto che siano analizzate alcune condizioni: aumento dello spread sui rendimenti, aumento dello spread sui cds, tempo necessario per tornare a un valore di equilibrio, dopo forti oscillazioni, livello dei tassi di interesse, quota di debito sovrano oggetto di trading.

 

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