La Cassazione scioglie l’equivoco su internet: i blog non sono uguali alla stampa tradizionale

Molti forse tireranno un sospiro di sollievo per una vicenda che aveva tenuto col fiato sospeso migliaia di blogger (almeno quelli più informati!) e frequentatori assidui della rete. Sino ad oggi, nonostante l’incessante proliferare di siti portati avanti a livello amatoriale, vi era sempre stata per il settore la spada di Damocle di una normativa piuttosto arcaica o pasticciata, che in alcuni casi faceva riferimento anche a leggi di 50 anni fa. Ora, con una sentenza sicuramente “storica”, la terza sezione penale della Cassazione, con la formula “senza rinvio perché il fatto non sussiste” ha stabilito che un blog non è equiparabile ad una testata giornalistica registrata, e quindi non è possibile attribuirvi il reato di “stampa clandestina” previsto dalla legge 47 del 1948.

Questo “lieto fine” arriva dopo una multa inflitta il 2 maggio 2011 dalla Corte d’appello di Catania a Carlo Ruta, direttore del sito “Accade in Sicilia”, sanzione motivata dalla mancata registrazione del sito presso il Tribunale, considerato quindi equiparabile alla stampa tradizionale.

La vicenda in realtà era iniziata quando un magistrato aveva denunciato l’autore degli articoli per diffamazione e stampa clandestina, e così già nel 2008 il Tribunale di Modica aveva condannato Ruta in primo grado per entrambi i capi di imputazione, tirando in ballo in quel caso la legge n. 62 del 2001, ancora una volta affermando il principio che un blog è un “prodotto editoriale” che necessita di registrazione. Giuseppe Arnone, avvocato della difesa, ha spiegato all’agenzia Ansa la sua linea di pensiero, che in primo e in secondo grado non aveva convinto i giudici ma che infine si è rivelata vincente: “Imporre un giornalista come direttore responsabile ad ogni blog significherebbe sterminarli: pochi potrebbero sopportarne il costo. E’ vero che una legge del 2001 prevede che i notiziari web siano registrati come testata, ma questo obbligo riguarda solo quei notiziari web che chiedono finanziamenti pubblici e che pertanto devono avere una consistenza strutturale.”

La prima reazione positiva è stata quella del portavoce di Articolo21, Giuseppe Giulietti, che esprimendo soddisfazione per la decisione favorevole alla libertà di espressione, appare ottimista su eventuali altri contenziosi: “Si tratta di una sentenza importante e che stronca sul nascere qualsiasi tentativo di tornare a colpire nel futuro blog e siti attraverso un’interpretazione strumentale della legge sulla stampa del ’48 e della nuova legge sull’editoria del 2001″.

Impostazioni privacy