“Berlusconi sapeva che Ruby era minorenne”. Ecco le motivazioni della sentenza

È “provato che l’ex premier abbia compiuto atti sessuali con Karima El Mahroug”. Con queste parole, i giudici della IV sezione penale del Tribunale di Milano, che il 24 giugno scorso hanno condannato in primo grado Silvio Berlusconi nel cosiddetto processo Ruby, motivano la sentenza. Questi rapporti, secondo la Corte, si sarebbero consumati “in cambio di ingenti somme di denaro e di altre utilità quali gioielli” e che Berlusconi – consapevole della minore età di Ruby – fosse addirittura “il regista” del ‘bunga-bunga’“.

Tutto questo è riportato nelle 326 pagine delle motivazioni della sentenza, depositate ieri, con la quale Berlusconi è stato condannato a sette anni di reclusione per concussione, per costrizione e prostituzione minorile e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il deposito delle motivazioni dà ora alla difesa la possibilità di presentare il ricorso in appello, e, allo stesso tempo, comporta il materiale trasferimento degli atti in Procura, chiamata adesso a indagare, così come richiesto dal giudice, sulle eventuali ipotesi di reato di falsa testimonianza nei confronti di 33 persone fra le quali esponenti politici come Valentino Valentini e Bruno Archi, la funzionaria della Questura di Milano Giorgia Iafrate, il giornalista e presidente di Medusa Carlo Rossella, le parlamentari Maria Rosaria Rossi e Licia Ronzulli, e molte delle giovani che presero parte alle cene di Arcore.

Il Tribunale ha ritenuto valido l’impianto accusatorio della Boccassini in base al quale Berlusconi ha avuto rapporti sessuali a pagamento con Ruby quando la giovane marocchina era ancora minorenne e che la sera del 27 maggio 2010 aveva fatto pressioni illegittime sui funzionari della Questura di Milano dicendo che si trattava della nipote dell’allora presidente egiziano Hosni Mubarak e facendola affidare alla allora consigliera regionale Pdl Nicole Minetti. Gli avvocati di Berlusconi hanno sempre negato entrambe le accuse, definendo le serate nella sua villa “cene eleganti” e dichiarando di aver aiutato economicamente Ruby solo per favorire la sua uscita da un momento di difficoltà. Secondo quanto si legge nelle motivazioni, i giudici ritengono invece che “la valutazione unitaria del materiale probatorio illustrato evidenzi lo stabile inserimento della ragazza nel collaudato sistema prostitutivo di Arcore ove giovani donne, alcune delle quali prostitute professioniste, compivano atti sessuali in plurimi contesti”.

“Risulta provato che il regista delle esibizioni sessuali delle giovani donne fosse proprio Berlusconi, il quale dava il via al cosiddetto bunga bunga in cui le ospiti di sesso femminile si attivavano per soddisfare i desideri dell’imputato, ossia per ‘fargli provare piaceri corporei’, come chiarito dalla stessa El Mahroug, inscenando balli con il palo da lap dance, spogliarelli, travestimenti e toccamenti reciproci”.Inoltre, “risulta provato che la minorenne, soggetto dedito alla prostituzione anche in contesti diversi come diffusamente illustrato ha attivamente partecipato alle interazioni sessuali emerse nel dibattimento, riassumibili nella frase pronunciata dalla stessa El Mahroug alla Pasquini Caterina ‘adesso ballo, poi mi spoglio e poi faccio sesso’. Faceva poi seguito la notte ad Arcore con il presidente del Consiglio, in promiscuità sessuale, ma soltanto per alcune giovani scelte personalmente dal padrone di casa. Certo è che, tra queste, egli scelse El Mahroug Karima in almeno due occasioni. Risulta provato inoltre che il compimento di atti sessuali da parte della minorenne fosse caratterizzato dall’elemento retributivo. A fronte di tali risultanze, la negazione da parte di El Mahroug Karima di avere attivamente partecipato al sistema prostitutivo di Arcore, lungi dall’inficiare il pregnante quadro accusatorio delineato, rafforza ancora di più il giudizio di colpevolezza nei confronti dell’imputato, posto che la stessa ha mentito perché è stata pagata dall’imputato per farlo“. Il collegio giudicante ritiene che Berlusconi fosse consapevole del fatto che Ruby era minorenne dalla telefonata che l’ex premier fece in Questura la notte tra il 27 e il 28 maggio 2010, quando Ruby fu fermata per furto.”La prova della consapevolezza in capo all’imputato si trae logicamente dal comportamento tenuto da Berlusconi a seguito del controllo di Karima effettuato dal Commissariato Monforte-Vittoria in corso Buenos Aires”.”Se davvero non fosse stato al corrente della minore età della ragazza all’epoca della loro frequentazione, come dallo stesso affermato, egli non avrebbe avuto alcun motivo di intervenire, telefonando al Capo di Gabinetto Pietro Ostuni per evitare il foto segnalamento e il collocamento della giovane in comunità protetta. Quando telefonò al Capo di Gabinetto, Berlusconi parlò espressamente di ‘affido’, termine utilizzato esclusivamente per i soggetti minorenni, così dimostrando di essere pienamente consapevole della minore età della ragazza”.

Riguardo l’imputazione di concussione, relativa alle telefonate dell’ex premier al dirigenti di polizia per liberare e far affidare Ruby alla Minetti, azione definita “ingiustificata e illogica” e “difforme dalle prassi in uso nei casi di soggetti minori”, il collegio giudicante scrive che è stata fornita “la piena prova della natura cogente, insindacabile, indifferibile della disposizione impartita da Berlusconi di rilasciare la giovane al più presto”.Nello specifico, i giudici scrivono che il Capo di gabinetto Ostuni “non comunicava neppure all’imputato quanto appreso dalla Iafrate circa l’assenza di parentela con il presidente Mubarak”, in quanto era perfettamente conscio del fatto che si trattava di un falso del tutto insignificante rispetto all’obiettivo di Berlusconi, cioè quello di far uscire al più presto la ragazza dagli uffici della Questura.”La richiesta proveniva dal presidente del Consiglio dei ministri in persona, ossia da una delle più alte cariche istituzionali dello Stato. Tale circostanza era oggettivamente idonea a condizionare gravemente la libertà morale del soggetto passivo e la condotta di Ostuni rivela un palese timore del soggetto passivo, derivante dall’indebita richiesta avanzata da Berlusconi, tanto da non potere sottrarvisi, anche solo al fine di evitare eventuali ripercussioni negative sul suo futuro professionale. Deve quindi logicamente ritenersi che il presidente del Consiglio in carica intervenne pesantemente sulla libertà di autodeterminazione del Capo di gabinetto e sul funzionario in servizio quella notte in Questura”.

Nelle conclusioni delle motivazioni, i giudici citano “la pregnante compromissione del bene giuridico, da individuarsi nell’esigenza di assicurare il buon andamento, il decoro e l’imparzialità della pubblica amministrazione tramite la concussione, mentre il movente dell’azione connota negativamente la personalità dell’imputato il quale non ha esitato ad asservire la pubblica funzione ad un interesse del tutto privato, ossia il complessivo funzionamento di un sistema prostitutivo presso la propria privata dimora”.

Ora la palla passerà al tribunale d’appello. Tuttavia, la Procura ora aprirà un nuovo filone di indagine sul caso Ruby e in questo caso ad essere travolto sarebbe l’intero entourage di Berlusconi.

[Foto: Sky.it]

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