Con delle apposite “Linee Guida”, il Garante per la Privacy in data odierna, lunedì 4 aprile 2011, ha messo ordine sui dati che le Pubbliche Amministrazioni possono diffondere online senza nel contempo ledere i principi stabiliti dalla normativa sulla privacy. Queste linee guida, in particolare, sono state fissate dal Garante sia quando i dati pubblicati vengono messi online con il fine della trasparenza a livello amministrativo, sia quando questi dati, invece, possono essere consultati dai singoli soggetti.
Le regole, nello specifico, impongono che online debbano andare solo le informazioni personali indispensabili; il tutto fermo restando che rimane saldo il divieto di diffondere dati inerenti lo stato di salute. Al fine di contrastare, sui dati pubblicati online, ogni operazione di modifica, ma anche rischi di cancellazioni e di estrapolazione dei dati stessi, il Garante ha disposto che le Pubbliche Amministrazioni su Internet debbano adottare delle misure tecnologiche adeguate.
E per la permanenza in rete di questi dati, inoltre, il Garante raccomanda e stabilisce che questi debbano essere congrui, in linea con le norme di settore o altrimenti, in mancanza di queste, per limiti temporali congrui appunto oltre i quali i documenti pubblicati online dovranno essere rimossi. In più, il sito dove i dati vengono pubblicati dovrà adottare soluzioni tecnologiche che limitino l’indicizzazione da parte dei motori di ricerca esterni.

