Consulta boccia prescrizione breve su anatocismo del decreto milleproroghe

Una sentenza che apre alla possibilità che i risparmiatori italiani ottengano un congruo risarcimento per diversi miliardi di euro dalle loro banche, quella che è stata emessa dalla Corte Costituzionale ieri, la n.78. Si tratta dell’annosa questione dell’anatocismo bancario, un’espressione gergale, che significa letteralmente “applicazione di interessi su interessi”. Ovviamente, quelli di cui parliamo sono gli interessi passivi per il risparmiatore, ossia quelli che la banca applica sullo scoperto per i conti corrente da questi aperti presso i suoi sportelli. Ma procediamo con ordine, perché la questione si trascina in Italia da 13 anni e le varie sentenze sono state soggette a diverse interpretazione.

Nel 1999, la Corte di Cassazione emana la sentenza n.2374, con la quale dichiara illegittima la pratica delle banche, risalente fin dall’Ottocento, di applicare gli interessi passivi alla clientela con frequenza trimestrale, mentre gli interessi in loro favore erano usualmente capitalizzati con frequenza annuale.

In tale sede, le banche si difesero, sostenendo che si trattasse di una consuetudine plurisecolare, fatto giudicato non rilevante dai giudici. Sulla base di tale sentenza, il tema dell’anatocismo bancario fu affrontato e riformato con delibera del Cicr 9 febbraio 2000 e D.lgs 342/99. Nel 2004, poi, le Sezioni Unite decretarono la nullità di tutte le clausole applicate precedentemente alla riforma del ’99, che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, a fronte di una capitalizzazione annuale di quelli attivi. A questo punto, però, nasce un problema di interpretazione. Secondo alcune associazioni di consumatori, la possibilità per i clienti di richiedere il rimborso degli interessi passivi non dovuti si sarebbe estesa fino al periodo finale degli anni Ottanta, in quanto la prescrizione di dieci anni sarebbe decorsa dalla sentenza del 1999. Un’interpretazione alternativa, invece, sosteneva che la prescrizione si sarebbe dovuta calcolare a partire dalla sentenza del 2004, quindi, i risparmiatori avrebbero potuto fare richiesta di risarcimento per interessi non dovuti dal 1994 in poi.

Ma la Cassazione è tornata sul tema nel 2010, con sentenza 24410, quando ha sostenuto che la prescrizione decennale ricorre dalla data di chiusura del conto, che indica il termine in cui le parti regolano i debiti e i crediti tra di loro. Questa sentenza ha aperto la strada per una richiesta effettiva di risarcimenti plurimiliardari, consentendo finalmente ai clienti delle banche di ottenere il maltolto.

Tuttavia, come spesso accade in Italia, nuove leggi intervengono a sanare la materia. In questo caso, ci ha pensato il decreto milleproroghe del 2010, articolo 2-quinquies, comma 9, quando ha stabilito che la prescrizione sarebbe decorsa dalla data di annotazione delle singole annotazioni o addebiti. In sostanza, non più, come aveva sentenziato poco prima la Cassazione, dalla data di chiusura del conto, ma da quella di addebito di ciascuna operazione. Ma così facendo, di fatto, la legge avrebbe impedito qualsiasi richiesta di risarcimento, visto che le singole annotazioni sono state possibili solo fino al 1999, quando la tematica dell’anatocismo è stata rivista normativamente, per cui, per via della prescrizione di 10 anni (siamo a fine 2010), nessun cliente avrebbe potuto chiedere più alcunché.

Ma la norma non ha chiuso il contenzioso tra le parti, visto che nei vari tribunali italiani sono state sollevate eccezioni di costituzionalità, sulle quali si è espressa ieri la Corte Costituzionale, dichiarando che la norma introdotta con il decreto milleproroghe è illegittima. Cosa significa questa sentenza? A naso, potrebbe essere una vittoria importante e forse definitiva dei consumatori-correntisti. Infatti, bocciando la legge “salva-banche”, torna in auge la sentenza della Cassazione del 2010, che sanciva che la prescrizione decorre dalla data di chiusura del conto.

Considerando che un conto potrebbe essere ancora oggi aperto, questo assegnerebbe di gran lunga molto più tempo ai risparmiatori per chiedere il dovuto.

Concretamente, quali saranno gli effetti della sentenza di ieri sui portafogli degli italiani? Ahinoi, dovremmo ammettere con un certo pessimismo che si rischia l’ennesima vittoria di Pirro. E’ quasi certo, infatti, che il risarcimento degli interessi dovuti possa essere richiesto solo con azioni legali individuali, a meno di non passare per una conciliazione con gli istituti, tramite l’organismo dell’Ombudsman, che in Italia non ha mai funzionato, a differenza dell’esperienza anglosassone.

Ma non è tutto. Vale realmente la pena imbarcarsi in un’avventura giudiziaria per quelli che potrebbero essere pochi spiccioli? In effetti, se a livello globale il “non dovuto” alle banche ammonta a svariati miliardi, con riguardo ai conti del singolo cliente, potrebbe trattarsi di cifre davvero risibili. E’ probabile che solo per grosse cifre valga davvero la pena intentare una causa. Di fatto, parliamo di grandi imprese o clienti individuali con conti molto sostanziosi. Per il resto della clientela, il gioco e la fatica non dovrebbero valere la candela.

Da tutta questa storia, tuttavia, i clienti hanno ottenuto una vittoria significativa e risale proprio al 1999, quando è stato impedito alle banche di differenziare temporalmente la capitalizzazione attiva e passiva degli interessi. Sembra poco, ma è stata una delle poche volte in cui le banche sono state costrette a modificare in favore dei clienti le loro abitudini.

 

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