Il professionista della comunicazione digitale: qualche elemento di tutela

I social media hanno il merito di aver sviluppato nuove professionalità, tra queste il social media marketer, il social ghost writer, il personal branding, il community manager e per tutte quelle competenze in cui un professionista é chiamato ad agire in Rete per conto di un altro soggetto.

Occorre ricordare che nonostante l’evoluzione digitale sia duttile e immediata nel creare i suoi fenomeni sociali, il diritto, nella predisposizione delle sue regole generali, é molto rigido nei casi in cui si concretizzi una condotta in cui un soggetto, senza titolo, agisca in nome altrui sostituendosi o attribuendo a sè benefici attraverso l’uso di falsa identità.

Uno dei reati più contestati in questo periodo dalla Procure della Repubblica é previsto dall’articolo art.494 codice penale, sostituzione di persona, che recita: “Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sè o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.”

Nella pratica avviene che il professionista del web disciplini con il cliente, a cui deve creare, sviluppare, gestire un’identità digitale i termini del contratto, avendo cura di specificare: compenso, modalità di pagamento e durata. Purtroppo, come molto spesso accade, non si prevede a favore del “comunicatore digitale” una delega di rappresentanza che lo tuteli da successive contestazioni.

Non ci sarebbero difficoltà se il contratto si esaurisse in armonia tra le parti, ma talvolta in caso di dure contestazioni si arriva ad eccepire i limiti dell’azione al comunicatore digitale.

Alcune attenzioni, per evitare pesanti responsabilità nella condotta del professionista, in modo semplice e molto pratico, mi sento di suggerirle in quattro punti da da tener sempre presente:

– affidatevi ad un documento di sintesi di tutti i termini e gli accordi nati dallo scambio di email o via telefono con il cliente. Vi eviterà in caso di contestazione sterili diatribe sugli elementi interpretativi;

– redigere un accordo chiaro e che descriva gli ambiti di azione della comunicazione, se si agisce in nome e per conto della persona fisica o giuridica o come ufficio stampa e relazioni;

– prevedere, a cura del committente, un controllo periodico sulle dichiarazioni rese dal professionista, con tacita approvazione in caso di non contestazione;

– sottoscrivere una delega ad agire, in cui il committente dichiara che il professionista agirà in suo nome su piattaforme sociali, blog e forum attraverso la pubblicazione di dichiarazioni e commenti anche non necessariamente inserite sulle proprie pagine.

Lo stesso discorso, con le dovute precisazioni, deve essere fatto quando si agisce per conto di un’azienda a vantaggio del brand o del prodotto.
Il ricorso a maggiori attenzioni giuridiche, in fase negoziale, favorisce l’attività professionale ed evita nel tempo spiacevoli sorprese.

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